F.A.Q
Domande frequenti sul Restauro
Che cos'è un bene culturale?
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Conviene investire nel restauro conservativo di un immobile storico?
Sì, perché l'oggetto dell'intervento non è un edificio qualsiasi, ma un bene potenzialmente vincolabile, quindi con la possibilità di elevare il suo valore da semplice edificio a soggetto rappresentativo del patrimonio culturale dello Stato Italiano. A fronte del riconoscimento ed istituzionalizzazione di quest'ultimo, si possono richiedere i contributi ministeriali per il suo restauro conservativo, con recupero funzionale e storico. L'obiettivo primario è quello di conservarne l'identità, l'originalità e la storicità, senza alterarlo, cristallizzando temporalmente la sua condizione di conservazione, il più a lungo possibile.
Cosa s'intende per edificio vincolato o vincolabile, con vincolo monumentale?
S'intende un edificio per il quale è stata eseguita un'approfondita analisi documentale, storica ed archivistica volta a comprenderne, comprovarne e certificarne scientificamente il valore storico-culturale. Attraverso le procedure di SIC (Segnalazione d'Interesse Culturale) nel caso di un bene privato e VIC (Verifica d'Interesse Culturale) nel caso di un bene pubblico, riusciamo a fornire dapprima un quadro e successivamente l'anamnesi completa del bene. A seguito di questo siamo in grado di espletare burocraticamente la produzione delle pratiche per sottoporre l'edificio al vaglio della Soprintendenza competente per territorio, Comitato Regionale Patrimonio Culturale (COREPACU) e da questo al Ministero della Cultura (MIC) per la definitiva acquisizione del suo nuovo status giuridico.
Che limiti ci sono o possono venire imposti su un edificio vincolato o vincolabile?
L'unico limite posto dallo Stato per gli edifici vincolati è quello che non perdano la loro identità originaria e per questo vigila solo sulla sua conservazione. Solo questo. C'è molta confusione su questo argomento, perché una certa vulgata asserisce che non si può modificare nulla e si è bloccati sia dal punto di vista di destinazione d'uso che di alienazione del Bene. Falso. Lo Stato, mediante i suoi organi periferici (Direzioni Regionali e Soprintendenze), vigila solo sulla salvaguardia, non sulla destinazione d'uso del Bene né tantomeno sulla sua proprietà (persona fisica, giuridica o altro). Per il resto è del tutto indifferente. Naturalmente, in quest'ottica, è il proprietario che deve avere rispetto per il Bene che possiede: non può sempre assoggettarlo alle sue estrosità, ma deve adattarsi al suo valore. Il che non è poco e richiede intelligenza. Il Bene Culturale, infatti, non è per tutti.
Che differenza c'è tra ristrutturazione e restauro?
Molto spesso i due termini vengono intesi come sinonimi. In realtà non lo sono. Solo per dare una linea d'indirizzo: nella "ristrutturazione" posso liberamente, partendo da un edificio esistente, modificarne la volumetria, abbattere o rifare le superfici degli ambienti, adeguare gli impianti senza alcun limite operativo, efficientare l'edificio.
Nel "restauro" non sono possibili queste tipologie di lavori, quali l'abbattimento e la ricostruzione volumetrica, la demolizione degli affreschi, la rimozione dei soffitti o pavimenti storici. Sono tuttavia possibili interventi di carattere igienico-sanitario ed impiantistico volti al miglioramento qualitativo della permanenza all'interno del Bene. Qualsiasi intervento nel restauro, però, deve essere ben visibile e percepito come elemento distinto rispetto all'esistente; oltre a ciò le opere di trasformazione devono essere le meno invasive possibili e costituite da materiali leggeri e reversibili, di modo che, in caso di necessità, possano essere rimosse senza arrecare danni al Bene Culturale, ripristinando lo stato originario dei luoghi.
Ci sono dei limiti nella riconversione o cambi di destinazione d'uso degli edifici?
No, non ci sono limiti. Posso convertire il mio edificio storico vincolato in una delle tante attività che tendenzialmente a livello commerciale possono essere indicate sul piano di riconversione, ovvero uffici, uso abitativo residenziale, RSA, hotellerie, spa, studentati, o altra destinazione, ma sempre con l'obiettivo primario di mantenimento e conservazione storica del bene.
Perché dovrei acquistare un edificio storico, vincolato o vincolabile?
Acquistare un edificio storico vincolato o vincolabile, a monte di pregressa analisi da parte di professionisti nel settore, è sempre un'operazione che genera un plusvalore economico-culturale e l'acquirente non ci perde mai. Se l'edificio storico è di valore dichiarato o dichiarabile, infatti, è uno tra i pochi beni rifugio (come oro, diamanti, petrolio ed opere d'arte) che nel tempo non si svaluta, e che dopo il suo restauro può solo aumentare di valore rispetto alla precedente situazione.
Oltre a questo, ci sono degli importanti incentivi dello Stato per il mantenimento in vita del Bene attraverso il suo restauro. L'Italia è un paese unico al mondo, e detiene circa il 66% del patrimonio artistico e culturale mondiale. Sfruttare questa importante peculiarità valorizzando la storia e le origini della nostra cultura, tramandandola alle generazioni successive, dovrebbe essere un dovere civico di noi cittadini e dello Stato. Conservare il nostro patrimonio unico al mondo è una forte presa d'atto di coscienza e conoscenza da tramandare ai nostri figli.
Perché un immobile vincolato non è un limite ma un valore? Etimologicamente, quando sentiamo parlare di "vincolo", siamo portati a pensare che questo sia "limitazione", ovvero un deterrente per qualsiasi tipo di operazione si intenda compiere su quel bene (acquisto, vendita, restauro, cambio di destinazione d'uso ecc.). Tutto ciò avviene quando non c'è cultura e s'ignora il potenziale nascosto che un edificio vincolato o vincolabile può detenere. Naturalmente un Bene Culturale è tale se viene vincolato, ovvero quando lo Stato, mediante la costituzione di un vincolo monumentale, ne riconosce il valore e lo pone sotto la propria tutela.
Purtroppo la dilagante ignoranza che impera nel settore edilizio, come la speculazione immobiliare a tappeto e l'adeguamento delle costruzioni in classi energetiche (spesso irraggiungibili), ha offuscato l'importanza conservativa degli edifici storici, dove il valore non viene misurato con un'ordinaria classificazione energetica in A+++, ma per l'intrinseco valore storico-culturale, quindi secondo altri parametri. Tuttavia, è importante rilevare che nel territorio italiano i maggiori fondi di investimento internazionali, soprattutto negli ultimi vent'anni, ne hanno orientato la ricerca e l'acquisto per i loro migliori clienti solo di immobili vincolati. Per due ragioni: il valore culturale riconosciuto dallo Stato per ciascuno di essi, e la dotazione economica dello Stato per la conservazione di ogni proprio Bene Culturale. Il che non è poco.
Se possiedo un immobile storico e decido di farlo vincolare, che limiti mi vengono imposti e che obblighi sono tenuto ad osservare come titolare del bene?
L'unica limitazione è la conservazione storica del Bene e la sua visitabilità, che avviene esclusivamente su richiesta formale da parte di chi è interessato o per una o due volte l'anno (giornate del FAI) ed è limitata solo ad alcune sue parti (parco o giardino circostante, eventuale ingresso comune o ambienti non strettamente residenziali posti al pianterreno). Tali date, percorsi ed ambiti di visita sono concordati con la Soprintendenza e regolamentati con una convenzione che ha durata decennale.
Qualsiasi edificio che ha più di 70 anni è vincolabile?
No, ci devono essere determinate caratteristiche estetico-formali e storiografiche, tali per le quali si possa espletare una procedura di segnalazione o verifica d'interesse culturale, e su questa il Ministero, attraverso gli organi preposti (Segretariati Regionali e Soprintendenze), può esprimersi a riguardo, stabilendo se l'oggetto esaminato ha interesse culturale o meno, considerando la relativa documentazione fornita.
Quali sono le caratteristiche che rendono vincolabile un edificio?
Diverse e particolari caso per caso. Tuttavia ci possono essere degli indicatori preliminari discriminanti, che sono la qualità dell'opus e l'autore. È evidente che se si conosce l'autore del progetto e dell'edificio, ed è un Maestro, è più probabile che ci si trovi davanti ad una costruzione che presenta le caratteristiche per essere vincolata.
È vincolabile una scultura o un quadro, ovvero un'opera d'arte mobile? Sì, com'è vincolabile un'opera d'arte immobile quale appunto un castello, villa, palazzo, chiesa o un borgo, uno studio d'artista, una raccolta o una collezione privata di particolare pregio, come tutto il compendio di opere d'arte mobili (quadri, tappeti, arazzi, incisioni, sculture) ed immobili (affreschi, murales ed edifici). Queste opere, se parte del compendio vincolabile o vincolato, vengono definite di pertinenza, quindi anch'esse conteggiabili nei costi di restauro e recupero del bene, quindi vincolabili anch'esse. È possibile anche vincolare delle opere private non pertinenziali, attraverso le relative procedure di verifica di interesse culturale.
A quali tipologie di contributi può avere accesso un Bene Culturale?
Il bene può avere accesso ai contributi statali per il restauro conservativo dei Beni Culturali (palazzi, ville, castelli, edifici industriali antichi, parchi, giardini, chiese, edifici monumentali, biblioteche, dipinti, libri antichi, statue, affreschi, stucchi, apparati decorativi in legno, pietra...), la normativa di riferimento è quella contenuta nel Decreto Legislativo 22.I.2004 n. 42. È possibile anche ottenere, con la presentazione di apposita documentazione, la deduzione fiscale completa per le società e la detrazione fiscale per le persone fisiche, che operano interventi conservativi volontari su Beni Vincolati.
Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornirvi il supporto tecnico amministrativo per la redazione delle pratiche per l'ammissibilità a contributo e per la deduzione-detrazione fiscale per interventi di restauro conservativo su Beni Vincolati.
I contributi statali per l'esecuzione di lavori afferenti la manutenzione ed il restauro di Beni Culturali sono di due tipi: in conto capitale ed in conto interessi. Entrambi vengono ammessi a seguito di presentazione di apposita documentazione in Soprintendenza, e successivamente all'attuazione dei lavori. Vengono erogati dal Ministero, dopo il deposito in Soprintendenza degli stati di avanzamento dei lavori. Noi siamo in grado di fornire questo servizio.
Posso alienare, cedere o vendere un bene vincolato o vincolabile?
Certamente. Non ci sono limiti per la commercializzazione di un Bene Culturale, se si rispetta l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, che si esaurisce dopo 60 giorni dalla notifica notarile dell'avvenuta compravendita del Bene.
Come posso avere accesso ai contributi?
Contattaci per una consulenza, senza impegno. Saremo lieti di supportarti e di rispondere a tutte le tue domande a riguardo.
Quali imprese possono occuparsi di restauro?
Solo le imprese che hanno conseguito la certifica SOA ed OG2, quindi aziende abilitate ad eseguire interventi su immobili di rilievo culturale.
Se possiedo un edificio vincolato ho qualche obbligo?
Sì, ho l'obbligo conservativo del mantenimento in vita dell'edificio e sono responsabile del suo stato di conservazione. Se l'edificio viene abbandonato a se stesso e ne viene comprovata l'incuria, posso essere denunciato alla Soprintendenza e alle autorità competenti. Per questo lo Stato, con l'erogazione dei contributi, aiuta i detentori di un Bene vincolato a mantenere in vita questi immobili, perché parte integrante e fondamentale della cultura e del patrimonio della nazione.
Se possiedo un edificio vincolato posso apportare qualsiasi genere di modifica allo stesso?
Assolutamente no. L'obiettivo primario è sempre e solo la sua conservazione, quindi qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza. Non sono possibili interventi liberi o a sanatoria, perché incompatibili per legge e suscettibili di azioni sia penali che risarcitorie per il danno procurato al Patrimonio storico vincolato dallo Stato.

